Il transfer pricing è ancorato in tutto il mondo al principio di libera concorrenza come condizioni che avrebbero stabilito parti indipendenti (arm's length principle-Alp), seppur esso sia stato gradualmente “delegittimato” e reso più “incerto”. Può sembrare paradossale, ma l'incertezza applicativa è aumentata negli ultimi 20 anni, seppur la normativa specifica sia stata incrementata così come la documentazione che le imprese devono mettere a disposizione delle amministrazioni finanziarie. Per una normativa efficace è utile proporre esempi specifici (per esempio tratti da litigi reali avvenuti in tutto il mondo o casi ipotetici) nei quali ciascun attore del sistema, imprese e amministrazioni fiscali degli Stati, possa riconoscere i fatti per i quali, anch'esso, debba applicare il principio. Così fanno le direttive Ocse e la normativa statunitense, ma ciò non evita la numerosità dei litigi correnti tra imprese e Amministrazioni (ci si riferisce ai litigi che avvengono in tutto il mondo).