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Società di comodo, 3 vie d’uscita dalla “trappola” delle non operative

Pubblicato il 21 novembre 2022 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Dopo l’abrogazione delle società di comodo in quanto in perdita sistematica, anche il regime delle società “non operative” (versante ricavi) necessita di una rivisitazione strutturale, visto che la disciplina risale a quasi trent’anni fa (L. 724/1994). La partita per uscire dal range applicativo di questa presunzione si gioca nel rigo RS116, dove confluiscono esclusioni e disapplicazioni del regime delle società di comodo. Nel box “Esclusione” va indicato il codice che identifica una delle casistiche previste dal comma 1, articolo 30, L. 724/1994. La causa va verificata sul periodo d’imposta interessato dalla dichiarazione (quindi sul 2021) e consente di uscire legalmente e integralmente dal regime presuntivo. Il box “Disapplicazione società non operative” scatta qualora ricorra uno dei presupposti individuati dai provvedimenti dell’Agenzia del 14 febbraio 2008 e dell’11 giugno 2012. Le cause di disapplicazione possono essere totali o parziali. In quest’ultima ipotesi, il prospetto va compilato senza tenere conto dei valori attinenti agli asset esclusi dal computo ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo. Un cenno all’autodisapplicazione del regime delle società di comodo, che si ottiene indicando 2 nelle caselle «Imposta sul reddito – società non operativa», “Irap” e “Iva” del rigo RS 116. Con questo codice, evitando l’interpello disapplicativo, si dichiarano sussistenti le situazioni che hanno impedito il conseguimento dei ricavi e dei valori minimi, autoqualificandosi come società operativa a tutti gli effetti (articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994). L’autodisapplicazione può essere totale o parziale e quindi riguardare anche i singoli asset. Trattandosi di motivi diversi da quelli che legittimano la disapplicazione legale del regime, in sede di controllo se ne dovrà dare ovviamente prova.

Prossime scadenze

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Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...