La definizione delle controversie pendenti con l’Agenzia delle entrate prevista dalla bozza del disegno di legge di bilancio propone, forse per la prima volta, una nuova alternativa. Invece della consueta definizione, si può optare per: conciliazione agevolata in primo e secondo grado; rinuncia agevolata alla lite in Cassazione. In entrambe le ipotesi, il vantaggio sostanziale dato dalle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge. Il primo istituto è analogo a quello già vigente della conciliazione (articoli 48 e ss., D.Lgs. 546/1992), con la sola differenza del notevole taglio alle sanzioni. Il secondo istituto (rinuncia agevolata alla lite in Cassazione), ancorché il relativo comma dell’articolo 43 della bozza ponga qualche dubbio sul punto, dovrebbe comportare - come per la conciliazione nei gradi di merito - la possibilità di abbattere, in via transattiva, la pretesa impositiva (cui applicare poi sanzioni ridotte a 1/18 e interessi). Vi è poi da comprendere il rapporto tra i nuovi istituti definitori e il riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo, senza imposte, interessi e sanzioni ex articolo 5, D.L. 146/2021.