Il Tribunale di Ancona, nella sentenza 13.10.2022, si è pronunciato in merito ai criteri che, nell'ambito di un gruppo di società, consentono di stabilire se gli atti compiuti dall'amministratore di una società a beneficio di altra società gestita dallo stesso amministratore - nella fattispecie, versamenti in denaro - siano o meno legittimi. Posto che non è possibile considerare legittimi atti che, favorendo le società collegate, pregiudichino la società operante, in relazione all'ipotesi sopra descritta, secondo il Tribunale:
- non si può affermare o presumere che l'operazione di finanziamento sia strumentale alla conservazione del valore della partecipazione della società finanziante sulla base di una mera petizione di principio in ragione della sola appartenenza di entrambe le società allo stesso gruppo;
- detto carattere strumentale va, invece, provato.
Si precisa, inoltre, che l'interesse di una società a prestare denaro a favore di altra società del gruppo, anche in considerazione delle conseguenze potenzialmente lesive per il patrimonio della società finanziante che possono scaturire da tale atto negoziale, non può discendere in via mediata ed indiretta dal mero vantaggio complessivo di cui può beneficiare il gruppo. Occorre, al contrario, accertare, in concreto, gli effetti positivi che, quantomeno nella ragionevole previsione dell'agente, l'atto sarà in grado di apportare nella sfera giuridica della società finanziante, in modo tale da non incidere sulle ragioni dei creditori di quest'ultima.