L'art. 9 del DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") ha abrogato la disciplina delle società in perdita sistematica "a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022". Di conseguenza, le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non trovano più applicazione per il periodo di imposta 2022 "solare"laddove:
- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
La decorrenza dell'abrogazione dal periodo di imposta 2022 "solare" risulta confermata dai modelli REDDITI 2023 e dalle relative istruzioni in bozza, i quali non recano più le caselle e le indicazioni relative alle società in perdita sistematica.
Per il periodo di imposta 2022 (modello REDDITI 2023) rimane, invece, in vigore la disciplina delle società non operative, legata al confronto tra ricavi presunti e ricavi effettivi, a cui si ricollegano le penalizzazioni ai fini delle imposte dirette e ai fini IVA.