La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 22.2.2023 n. 5461, ha precisato che l'amministratore della società incorporante deve controllare la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali della società incorporata, perché solo agendo in tal modo rende possibile eliminare o attenuare le conseguenze dannose provocate, evitando di incorrere in profili di concorso di colpa.
Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 21970/2021), infatti, nell'illustrare gli aspetti sostanziali della fusione (concentrazione, successione ed estinzione), hanno evidenziato come, in virtù della concentrazione, la fusione determini comunque un fenomeno di "integrazione" o "compenetrazione" dal quale consegue che i rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare la società incorporata siano imputati a quella incorporante.
In tali rapporti passivi va inclusa la responsabilità maturata in ragione di infrazioni commesse precedentemente alla fusione (cfr. Corte di Giustizia Ue 5.3.2015 causa C-343/13, punto 32).
La compenetrazione tra incorporante e incorporata e la trasmissione alla seconda della responsabilità derivante da infrazioni commesse dalla prima, quindi, smentiscono l'esistenza della invocata delimitazione dei doveri di controllo e verifica che ricadono sull'amministratore dell'incorporante.