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Prelevamenti e versamenti non giustificati - riconoscimento forfettario deicosti (cass. 23.2.2023 n. 5586)

Pubblicato il 24 febbraio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

In caso di indagini finanziarie, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria. Occorre quindi sempre riconoscere una quota forfetaria di costi, senza che il contribuente debba fornire una prova analitica.
La decisione della Cass. 23.2.2023 n. 5586 è coerente con quanto affermato dalla Corte Cost. 31.1.2023 n. 10, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 32 del DPR 600/73 nella parte in cui prevede che, per ogni possessore di reddito d'impresa, i prelevamenti non giustificati sono espressione, salvo prova contraria, di ricavi non dichiarati.

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Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2025 (seconda o unica rata).

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Cedolare secca

Versamento seconda o unica rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2025.

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Contributi Ivs

Versamento seconda rata dell’acconto 2025 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigian...