In caso di indagini finanziarie, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria. Occorre quindi sempre riconoscere una quota forfetaria di costi, senza che il contribuente debba fornire una prova analitica.
La decisione della Cass. 23.2.2023 n. 5586 è coerente con quanto affermato dalla Corte Cost. 31.1.2023 n. 10, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 32 del DPR 600/73 nella parte in cui prevede che, per ogni possessore di reddito d'impresa, i prelevamenti non giustificati sono espressione, salvo prova contraria, di ricavi non dichiarati.