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Regime Impatriati: confermati termini di versamento e modalità di esercizio dell’opzione

Pubblicato il 27 febbraio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 22 febbraio 2023, n. 223 è tornata ad affrontare il tema del Regime Impatriati, con particolare riguardo alle modalità ed alle tempistiche di esercizio dell’opzione. La Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per l’anno 2021), infatti, aveva previsto che i lavoratori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che avessero trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultassero beneficiari del regime “Impatriati”, potessero optare per l'estensione del regime speciale per altri cinque periodi d'imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Il versamento del 10% riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore o a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. La percentuale si riduce al 5% se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia comunque acquistato la casa. L’opzione de quo ed il relativo versamento devono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio (o entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento per il quinquennio terminato entro il 31/12/2020). La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ribadisce la rigorosa linea che impone il versamento dell’opzione nei termini e nelle modalità previste, non consentendo alcuna forma di ravvedimento, e non ammettendo nemmeno – come specificato appunto dalla risposta n. 233/2023, la remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012.

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