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Cumulabilità con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo -modalità di calcolo (circ. agenzia delle entrate 24.2.2023 n. 5)

Pubblicato il 28 febbraio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

A norma dell'art. 1 co. 203 della L. 160/2019, per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 24.2.2023 n. 5 (§ 4.5), ha precisato che il nuovo Patent box rientra nel novero "delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti". Pertanto, nel caso in cui i medesimi costi considerati ammissibili ai fi ni della maturazione del credito d'imposta siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fi ni del riconoscimento del nuovo Patent box, i costi devono essere assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.
L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d'imposta eventualmente già fruito (senza sanzioni e interessi).