L'Agenzia delle Entrate, con risposta interpello 3.4.2023 n. 272, ha precisato che la "dichiarazione scritta" dell'acquirente richiesta dall'art. 45-bis, paragrafo 1, lett. b) punto i) del regolamento UE 282/2011, ai fini della prova della cessione intra-UE può anche essere trasmessa mediante il sistema EDI (Electronic Data Intercharge). Nelle Note esplicative "Quick fixes 2020", si afferma che non esistono nel Regolamento 282/2011 disposizioni specifiche in ordine al "formato in cui devono essere forniti i documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto". Sono dunque ammissibili formati elettronici ai fini della presunzione di cui all'art. 45-bis, a condizione, tuttavia, che essi forniscano le "medesime garanzie di una dichiarazione cartacea", consentendo il riscontro dell'integrità, autenticità, veridicità e immodificabilità dei contenuti, della certezza e definitività della data, nonché della paternità dei dati e delle dichiarazioni. È inoltre necessario che l'Amministrazione finanziaria sia messa nelle condizioni di leggere i file, operando estrazioni, riscontrando "eventuali manomissioni che ne compromettano l'originalità", accertandone "l'attendibilità e l'imputabilità a diversi soggetti" mediante il ricorso a standard riconosciuti e determinando la data grazie a strumenti che ne assicurino certezza e immutabilità.