L'art. 60 co. 7-quinquies del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020) stabilisce che, per i soggetti che si avvalgono della facoltà di non effettuare l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, la deduzione della quota di ammortamento non effettuata "è ammessa" alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102 (beni materiali), 102-bis (beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate) e 103 (beni immateriali) del TUIR, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.
Dai chiarimenti forniti nel tempo dall'Amministrazione finanziaria, nonché dalle indicazioni della dottrina, si desume che:
- la norma consente ai contribuenti la facoltà (e non, invece, l'obbligo) di dedurre le quote di ammortamento sospese, anche in assenza di imputazione a Conto economico;
- nel caso in cui l'impresa propenda per la deduzione, la quota di ammortamento deducibile tramite variazione in diminuzione deve essere determinata secondo i piani di ammortamento effettivamente utilizzati dal contribuente negli esercizi precedenti, mentre non ci si può rapportare alla misura massima di ammortamento consentita fiscalmente;
- le quote di super o iper-ammortamento devono essere dedotte nel periodo d'imposta di competenza, anche in caso di sospensione degli ammortamenti e a prescindere dal fatto che la quota di ammortamento sospesa sia dedotta o meno, pena la perdita del diritto a fruire dell'agevolazione.