L'art. 9 co. 1 lett. c) del Ddl. delega per la riforma fiscale pone l'obiettivo di semplificare e razionalizzare i criteri di determinazione del reddito d'impresa, attraverso, tra l'altro, il "rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare alle risultanze del conto economico quali, in particolare, quelle concernenti gli ammortamenti, le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale, le differenze su cambi per i debiti, i crediti in valuta e gli interessi di mora".
Ad avviso degli Autori, l'intervento normativo potrà riguardare anche altre fattispecie, previste sia dal TUIR che dai provvedimenti di attuazione del principio di derivazione rafforzata ovvero di coordinamento di nuovi standard contabili.
Si pensi, ad esempio:
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all'art. 5 co. 4-bis del DM 8.6.2011, che disattiva la rilevanza fiscale di talune operazioni di finanziamento infragruppo;
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all'art. 2 del DM 10.1.2018, che, con riferimento alle modalità di contabilizzazione dei ricavi di cui all'IFRS 15, prevede la sterilizzazione dell'effetto delle variazioni a titolo di penali legali e contrattuali in sede di determinazione del corrispettivo;
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all'art. 3 co. 2 del DM 48/2009, ai sensi del quale, nel caso di operazioni tra soggetti che redigono il bilancio in base a differenti standard contabili, "la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali ... sono determinati, per ciascuno dei predetti soggetti, sulla base della corretta applicazione dei principi contabili da essi adottati".