In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di una fattura a causa dell’assoggettamento dell’acquirente / committente ad una procedura concorsuale, il cedente / prestatore può emettere una nota di variazione in diminuzione (nota di credito), ai sensi dell’art. 26, DPR n. 633/72.
Tale possibilità, per effetto di quanto stabilito dal comma 3-bis del citato art. 26 introdotto ad opera dell’art. 18, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, applicabile alle procedure aperte dal 26.5.2021, è consentita a partire dalla data di assoggettamento del debitore alla procedura.
Con l’art. 38, comma 2, DL n. 13/2023, c.d. “Decreto PNRR 3”, recentemente convertito dalla legge n. 41/2023, l’applicazione del citato comma 3-bis è ora estesa anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi d’impresa prevista dall’art. 12, D.Lgs. n. 14/2019, dando la possibilità per il cedente / prestatore che ha raggiunto con l’acquirente / committente un accordo, con riduzione o stralcio dei relativi crediti, di emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA.
La nota di credito può essere emessa a decorrere dalla data di pubblicazione sul Registro Imprese dell’accordo / contratto con cui si concludono le trattative per la composizione negoziata della crisi ovvero della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti in caso di esperimento infruttuoso delle trattative.