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Motivazione per relationem – onere della prova – diversità

Pubblicato il 02 maggio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la sentenza Cass. 2.3.2023 n. 6325, i giudici di legittimità hanno dichiarato illegittimo l'atto di accertamento emesso per la maggiore imposta accertata sulla base della presunzione di cessione dei beni non reperiti presso i locali della società nel corso di una verifica fiscale, precisando che l'esistenza di un'adeguata motivazione dell'atto impositivo, possibile anche in caso di motivazione per relationem, non garantisce il corretto adempimento dell'onere probatorio della pretesa impositiva.
Nella fattispecie decisa, l'Ufficio aveva motivato l'atto emesso per relationem richiamando il PVC consegnato al contribuente, senza però allegare i documenti necessari per documentare la fondatezza della maggiore pretesa impositiva. Il contribuente, invece, aveva provato che i beni non reperiti presso la sede si trovavano presso locali riferibili alla società anche se non erano stati dichiarati e, quindi, non erano stati ceduti.

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