In base all'art. 1 co. 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, l'applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell'anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l'importo di 30.000,00 euro. Con la finalità di "incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali", è previsto che la verifica della soglia non debba essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato.
Con la risposta a interpello 3.5.2023 n. 311, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori alla citata soglia, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di tali redditi e il loro ammontare.
Con riferimento alla fattispecie specifica, è stato escluso dal regime forfetario il soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente 30.000,00 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.