Con la sentenza 4.5.2023 relativa alla causa C-127/22, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che non è richiesta la rettifica della detrazione dell'IVA assolta a monte, se i beni, divenuti inutilizzabili, sono venduti come rifiuti e la cessione è soggetta a IVA o nel caso di distruzione volontaria degli stessi che sia debitamente provata e giustificata.
L'art. 185 par. 1 della direttiva 2006/112/CE dispone che la rettifica della detrazione dell'IVA ha luogo "quando, successivamente alla dichiarazione dell'IVA, sono mutati gli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni". Nel successivo paragrafo 2, è previsto tuttavia che essa non è richiesta, fra l'altro, "in caso di distruzione, perdita o furto debitamente provati o giustificati".
I giudici europei affermano che laddove i beni non utilizzabili siano stati ceduti nell'ambito di un'operazione imponibile, risulta "soddisfatta la condizione che consente l'applicazione e il mantenimento del diritto a detrazione" (causa C-127/22, punto 31).
Non comporta obbligo di rettifica neppure la distruzione volontaria del bene. La Corte ricorda che non risulta dal testo della norma "che la distruzione di un bene debba essere totalmente indipendente dalla volontà del soggetto passivo" (punto 44). Tuttavia, la distruzione deve essere "debitamente dimostrata o giustificata" e il bene deve avere "oggettivamente perso qualsiasi utilità nell'ambito delle attività economiche del soggetto passivo" (punto 46).