Notizia

Operazioni tra stabili organizzazioni di un medesimo soggetto di cui una stabilita in Italia e l'altra localizzata in un paese extra UE (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.5.2023 n. 314)

Pubblicato il 09 maggio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 314, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese dalla società britannica nei confronti di quella italiana, a partire dal 2021, devono considerarsi soggette ad IVA secondo le regole ordinarie; pertanto, se il committente italiano è un soggetto passivo, trova applicazione il meccanismo del reverse charge. In proposito, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-210/04 e dalla Commissione europea nel Working Paper 25.10.2021 n. 1027, si è rilevato che non configurano prestazioni di servizi ai fini IVA e sono escluse dall'imposta le prestazioni che intercorrono tra una casa madre stabilita in un altro Stato Ue e una filiale italiana (e viceversa), fatta eccezione, peraltro, del caso in cui la casa madre e/o la "branch" sono parte di un Gruppo IVA (causa C-7/13).Tale approccio non si estende alle società non stabilite nell'Ue che fanno parte di un Gruppo IVA costituito in tale Paese, poiché non possono essere trattate come un unico soggetto passivo ai fini IVA nell'ambito dell'Unione europea. Ciò vale anche per le società stabilite nel Regno Unito, ivi aderenti a un Gruppo IVA, poiché il Regno Unito è, dall'1.1.2021, un Paese terzo rispetto all'Unione europea.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).