Con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 323, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA delle diverse operazioni poste in essere da una società per la riparazione o sostituzione di prodotti coperti dalla garanzia. Posto che la società si avvale di soggetti terzi che però non acquisiscono mai la proprietà dei beni, è stato chiarito che:
- l'invio dei beni difettosi dal cliente finale a centri di riparazione in Italia o in altro Stato Ue è un'operazione fuori campo IVA ex art. 2 del DPR 633/72, mancando il carattere oneroso dell'operazione, nonché il trasferimento del diritto di proprietà sui beni, che rimane in capo al cliente finale;
- anche l'invio al cliente finale, da parte della società, di un prodotto nuovo proveniente da altro Stato Ue, in sostituzione di quello originario è da considerarsi fuori campo IVA, dato che la sostituzione era già parte del prezzo della vendita iniziale;
- l'invio, ad opera della società, di pezzi di ricambio da uno Stato membro Ue al centro riparazione in Italia, nonché l'invio dei beni difettosi, non ritirati dai clienti, a un altro Stato Ue configurano, rispettivamente, un acquisto intra-Ue assimilato ex art. 38 co. 3 lett. b) del DL 331/93 e una cessione intra-Ue assimilata in Italia ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93, per i quali non è dovuta la presentazione degli INTRASTAT.