Si analizza la rilevanza fiscale dei costi di transazione imputati a incremento del valore fiscale della partecipazione a seguito di un'operazione di acquisizione di una partecipazione totalitaria seguita dalla fusione della partecipata.
In merito, gli Autori osservano che non esistono, nel set di regole IAS/IFRS, disposizioni univoche che regolano il trattamento contabile di tali oneri che, dunque, deve ricostruirsi in virtù del criterio adottato in bilancio per la valutazione della partecipazione (al costo ovvero al fair value ovvero con il metodo del patrimonio netto).
Si tratta di scelte discrezionali lasciate al redattore del bilancio e che, in taluni casi, danno evidenza del fatto che gli oneri in esame non sono considerati come parte dello scambio effettivo tra acquirente e venditore, ma rappresentano il corrispettivo pagato dall’acquirente a fronte di servizi ricevuti da soggetti terzi (cfr. IFRS 3) e, conseguentemente, trovano separata contabilizzazione nel Conto economico. In altre ipotesi, invece, può riconoscersi la legittimità di talune opzioni contabili (cfr. IFRS 9 per partecipazioni FVTOCI) da cui discende la capitalizzazione dei costi di transazione, anche sulla base del presupposto che altri standard internazionali (cfr. IAS 16 e IAS 38) consentono di iscrivere gli oneri “accessori” a incremento del valore del cespite.
In una fattispecie in cui i costi in esame sono stati rilevati a Conto economico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la deducibilità dal reddito imponibile, riconoscendo la rilevanza fiscale della rappresentazione contabile secondo il principio di derivazione.