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Controlli sul bonus formazione 4.0: documenti sotto esame del Fisco

Pubblicato il 16 maggio 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’agenzia delle Entrate inizia a invitare alcuni dei beneficiari a presentarsi di persona, entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente. Il beneficiario può presentarsi direttamente o per mezzo di un rappresentante ed è invitato a produrre una serie di documenti, tra cui:
  • la dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative;
  • la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
  • ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento Ue 651/2014;
  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti dell’attività di formazione svolte. Questa deve essere predisposta dal dipendente che ha svolto il ruolo di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso l’attività formativa sia stata commissionata ad un soggetto esterno, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
Le imprese che hanno dubbi su quanto fatto devono utilizzare bene questa opportunità, in quanto l’Agenzia fa presente che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno essere presi in considerazione a favore dell’impresa ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Nella parte introduttiva della richiesta, l’Agenzia precisa che la comunicazione viene inviata per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento avviato nell’ambito dei controlli dei crediti d’imposta utilizzati indebitamente in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso. Viceversa, il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.

Prossime scadenze

Calendario
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Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...