L’agenzia delle Entrate inizia a invitare alcuni dei beneficiari a presentarsi di persona, entro 15 giorni, presso la sede territoriale competente. Il beneficiario può presentarsi direttamente o per mezzo di un rappresentante ed è invitato a produrre una serie di documenti, tra cui:
- la dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili. La dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’ambito o degli ambiti aziendali di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente in esito alle attività formative;
- la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa;
- ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni poste dal regolamento Ue 651/2014;
- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti dell’attività di formazione svolte. Questa deve essere predisposta dal dipendente che ha svolto il ruolo di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso l’attività formativa sia stata commissionata ad un soggetto esterno, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto formatore esterno.
Le imprese che hanno dubbi su quanto fatto devono utilizzare bene questa opportunità, in quanto l’Agenzia fa presente che le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non potranno essere presi in considerazione a favore dell’impresa ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Nella parte introduttiva della richiesta, l’Agenzia precisa che la comunicazione viene inviata per fornire dati e notizie ai fini dell’accertamento avviato nell’ambito dei controlli dei crediti d’imposta utilizzati indebitamente in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Il credito d’imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell’intento di rispettare il presupposto normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso. Viceversa, il credito d’imposta è da definirsi inesistente nei casi in cui la determinazione del credito sia avvenuta in assenza di documentazione o sulla base di documentazione non veritiera.