L'art. 3 co. 3 e 4 del DLgs. 14/2019 ha precisato i contenuti minimi degli adeguati assetti delle società - e delle misure idonee dell'imprenditore individuale - e gli obiettivi che gli stessi devono raggiungere.
Non sussistono obblighi informativi nella relazione sulla gestione (o nota integrativa) al bilancio d'esercizio.
I principali rischi idonei a compromettere la continuità devono già essere esposti nella relazione sulla gestione (art. 2428 co. 1 c.c.) o nella nota integrativa (documento OIC 11, § 22).
Gli indicatori sono contenuti nella relazione sulla gestione (art. 2428 co. 2 c.c.).
Inoltre, l'evoluzione della gestione deve essere riportata nella relazione, mentre in nota integrativa sono sviluppate le considerazioni sulla continuità aziendale e precisati gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Riflessioni analoghe essere sviluppate per la nota integrativa dell'impresa che non redige facoltativamente la relazione sulla gestione.
La dichiarazione di adeguatezza degli assetti è formulata nella relazione dell'organo di controllo, ove nominato, in osservanza degli artt. 2403 e 2429 co. 2 c.c. Il revisore legale dei conti, nella propria relazione al bilancio, è, invece, chiamato a formulare un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge, che deve riportare numerose informazioni tipiche dell'adeguatezza dell'assetto.