La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 aprile 2023, n. 9683, ha stabilito che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale di matrice assistenziale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno o di altro trattamento previdenziale) e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale ai fini di una possibile ricollocazione.