Con la risposta a interpello 13.7.2023 n. 389, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di riaddebito analitico dei costi, l'impresa non può beneficiare del credito d'imposta "non energivore" ex art. 3 del DL21/2022 e, di conseguenza, non è tenuta a presentare la comunicazione relativa ai crediti d'imposta maturati nel secondo semestre 2022.
In relazione ai costi che non restano definitivamente a carico della società, per effetto del meccanismo di ribaltamento analitico, la società non può infatti fruire del credito d'imposta (cfr. anche risposta interpello289/2022).
Posto che obbligato all'invio della comunicazione di cui all'art. 1 co. 6 del DL. 176/2022 è il beneficiario del credito, ossia il soggetto legittimato ad operare la compensazione, nel caso di specie la società deve richiedere l'annullamento delle istanze che ha riferito di aver presentato a titolo precauzionale e prudenziale.