La Corte di Cassazione, nella sentenza 30.6.2023 n. 28257, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (ex artt. 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 del RD 267/42) in presenza di una amministrazione di fatto, ha precisato, tra l'altro, che:
- pur non essendo necessario che l'amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, occorre, comunque, che il mancato rispetto degli obblighi da cui è gravato sia accompagnato dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità - impedendo o rendendo più difficile la ricostruzione del patrimonio e del volume d'affari della fallita - oppure la sottraggano agli organi fallimentari o la omettano in danno dei creditori o per un ingiusto profitto e, ciononostante, decida di non esercitare i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada;
- di conseguenza, ai fini della condanna occorre fornire adeguata motivazione circa la possibilità, non soltanto astratta e presunta, ma reale, della conoscenza, da parte del prestanome, dello stato delle scritture contabili ovvero della loro preordinata omessa tenuta, in modo da cagionare l'effetto di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari o, per le ipotesi di dolo specifico, di procurare un danno al ceto creditorio o un ingiusto profitto a taluno.