La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20563 del 17.9.2023 in tema di violazione delle norme sul rimborso IVA, ha stabilito che sussiste continuità normativa tra la versione dell'art. 5 co. 5 del DLgs. 471/97 ante DLgs.158/2015 e la successiva, per cui si applica la sanzione più favorevole al contribuente.
Infatti, nonostante la differenza delle modalità di richiesta del rimborso, gli elementi di struttura della fattispecie sono rimasti immutati.
Rammentiamo che:
- prima del DLgs. 158/2015, era punito con la sanzione dal 100% al 200% il soggetto passivo che chiedeva il rimborso in difformità della dichiarazione mediante modello VR all'Agente della riscossione;
- nel sistema post DLgs. 158/2015 è punito nella misura del 30% chi ottiene il rimborso IVA annuale senza i requisiti dell'art. 30 del DPR 633/72.