L'art. 63 co. 2-bis del DLgs. 14/2019 (CCII), che regola l'omologazione forzata (c.d. Cram Down) degli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale e contributiva, precisa al co. 2 che il silenzio del creditore pubblico, cui consegue la mancata adesione e la possibilità di operare il cram down, potrà maturare solo con il decorso del termine di 90 giorni.
L'art. 48 co. 4 del DLgs. 14/2019, d'altra parte, riconosce ai creditori il diritto di proporre opposizione entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda di omologazione nel Registro delle imprese.
La valutazione dei creditori in ordine all'opposizione muta a seconda della posizione degli enti pubblici interessati alla transazione.
Atteso il termine di 90 giorni per prestare adesione, se il debitore presenta la domanda prima di detta scadenza, i creditori (diversi da quelli pubblici) potrebbero essere tenuti a decidere sulla formulazione dell'opposizione senza conoscere la posizione del creditore pubblico, potendo soltanto ipotizzare il cram down.
Non vi sono norme che prevedano per il tribunale, prima di deliberare sulla domanda di omologa dell'accordo, di attendere il compimento di 90 giorni dalla presentazione della proposta di transazione fiscale, sospendendo il giudizio nell'ambito di una procedura concorsuale connotata da urgenza.
A tali conclusioni è giunta la Corte di Appello di Catania 10.5.2023, che evidenzia l'esistenza di un difetto di coordinamento tra norme.