Notizia

ASSEGNI CORRISPOSTI AL CONIUGE IN CONSEGUENZA DI SEPARAZIONE LEGALE -ASSEGNO UNA TANTUM - INDEDUCIBILITÀ

Pubblicato il 04 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con le sentenze nn. 25383 e 25384 del 29.8.2023, la Cassazione ha analizzato il trattamento fi scale della somma risultante dalla sentenza di separazione di due coniugi, entrambi residenti in Spagna. La stessa sentenza di separazione disponeva la corresponsione da parte del marito di una somma una tantum, da versare ratealmente nel corso di 6 anni; dopo la separazione, il coniuge debitore trasferiva il domicilio in Italia e versava una rata dell'assegno divorzile, tassato in Spagna in capo al coniuge percipiente, in quanto assimilato a un reddito di lavoro dipendente (in Italia, invece, la somma non sarebbe stata imponibile inquanto l'art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR assoggetta a tassazione i soli assegni periodici e non gli assegni una tantum).
La controversia riguarda la deducibilità di tale somma da parte del coniuge divenuto residente in Italia.
La Suprema Corte, nel fornire risposta negativa, valorizza, in primo luogo, il tenore letterale dell'art. 10 co. 1.lett. c) del TUIR), il quale, ponendo esplicito riferimento agli assegni periodici, esclude la deducibilità degli assegni una tantum. Inoltre, considerato che nel caso di specie i soggetti partecipanti alla transazione sono residenti in due Stati diversi non potrebbe essere invocato il principio di simmetria (volto, sul piano interno, a garantire la deducibilità delle somme che sono considerate imponibili in capo al percipiente), in quanto lo stesso non varrebbe nei rapporti tra due diversi ordinamenti sovrani.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 17 novembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...