Con le sentenze nn. 25383 e 25384 del 29.8.2023, la Cassazione ha analizzato il trattamento fi scale della somma risultante dalla sentenza di separazione di due coniugi, entrambi residenti in Spagna. La stessa sentenza di separazione disponeva la corresponsione da parte del marito di una somma una tantum, da versare ratealmente nel corso di 6 anni; dopo la separazione, il coniuge debitore trasferiva il domicilio in Italia e versava una rata dell'assegno divorzile, tassato in Spagna in capo al coniuge percipiente, in quanto assimilato a un reddito di lavoro dipendente (in Italia, invece, la somma non sarebbe stata imponibile inquanto l'art. 50 co. 1 lett. i) del TUIR assoggetta a tassazione i soli assegni periodici e non gli assegni una tantum).
La controversia riguarda la deducibilità di tale somma da parte del coniuge divenuto residente in Italia.
La Suprema Corte, nel fornire risposta negativa, valorizza, in primo luogo, il tenore letterale dell'art. 10 co. 1.lett. c) del TUIR), il quale, ponendo esplicito riferimento agli assegni periodici, esclude la deducibilità degli assegni una tantum. Inoltre, considerato che nel caso di specie i soggetti partecipanti alla transazione sono residenti in due Stati diversi non potrebbe essere invocato il principio di simmetria (volto, sul piano interno, a garantire la deducibilità delle somme che sono considerate imponibili in capo al percipiente), in quanto lo stesso non varrebbe nei rapporti tra due diversi ordinamenti sovrani.