L'art. 7 co. 1 lett. a) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fi scale) prevede la revisione dei presupposti dell'IVA, al fine di "renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea".
Più nel dettaglio, gli interventi del legislatore potrebbero riguardare:
- sul piano della territorialità, l'introduzione di una differenziazione fra "cessioni di beni con trasporto" e "cessioni di beni senza trasporto", presente negli artt. 31 e 32 della direttiva 2006/112/Ce, ma non espressamente nella norma interna;
- la riconsiderazione dei presupposti oggettivo e soggettivo del tributo, tuttora ancorati - nel DPR 633/72 – a criteri di carattere civilistico (ad esempio, la nozione di "cessione di beni" non valorizza adeguatamente il "concetto economico sostanziale" delle operazioni poste in essere; inoltre, la nozione di "prestazione di servizi" potrebbe essere allineata alla norma unionale che qualifica come tale "ogni operazione che non costituisce una cessione di beni").