Con l'ordinanza 5.11.2025 n. 29299, la Corte di cassazione ha affermato che l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti porta a dividere in parti uguali, tra cedente e cessionario, il relativo vantaggio fiscale (ferma la possibilità di fornire prova contraria da parte del contribuente).
Nel caso di specie, la ripartizione del vantaggio fiscale, mediante l'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti, riguardava i rapporti tra due società cooperative. Tale criterio di ripartizione era utilizzato dai giudici di Cassazione in assenza di diversi criteri adottabili.
Secondo la Suprema Corte, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionaria trova fondamento anche nel diritto positivo (si pensi, ad esempio, alla presunzione di uguaglianza delle quote dei comunisti ovvero la presunzione di uguaglianza delle quote in caso di responsabilità dei soci di una società di persone).