Una norma del Ddl. semplificazione, modificando gli artt. 561, 562, 563 c.c. e alcune disposizioni sulla trascrizione, metterebbe al sicuro gli acquisti di immobili che provengono da donazione, impedendo ai legittimari lesi dalla donazione di chiedere la restituzione del bene al terzo acquirente del donatario.
Le nuove disposizioni, in particolare, prevedono che la riduzione della donazione non pregiudichi i terzi a cui il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari per quanto necessario a integrare la quota riservata.
La nuova normativa, se confermata, troverebbe applicazione alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge; per le successioni anteriori, continuerebbe ad operare la vecchia disciplina, a condizione che il legittimario, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, notifichi e trascriva, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione ex art. 563 co. 4 c.c.