Secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. n. 8/2010), nel caso di conferimento d'azienda ex art. 176 del TUIR, l'avviamento iscritto nel bilancio del conferente non si trasferisce alla società conferitaria. Pertanto, il soggetto conferente deve proseguire il processo di ammortamento dell'avviamento ai sensi dell'art. 103 del TUIR.
La DRE Lombardia, con la risposta a interpello n. 904-1573/2017, ha ribadito tale orientamento precisando che, nel caso in cui il dante causa dell'operazione sia un imprenditore individuale che conferisce l'unica azienda posseduta, il valore fi scale residuo dell'avviamento deve essere dedotto per intero nell'ultimo periodo d'imposta del conferente. La perdita della qualifica di imprenditore determina, infatti, il realizzo di tutti gli elementi patrimoniali non trasferiti con il conferimento d'azienda.
Gli Autori rilevano che la posizione dell'Agenzia delle Entrate è respinta dalla dottrina maggioritaria e dalla giurisprudenza di merito, secondo cui l'avviamento è una qualità dell'azienda e si trasferisce con essa nell'ambito del conferimento. Il processo di ammortamento, pertanto, dovrebbe proseguire senza soluzione di continuità in capo alla società conferitaria.