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NOTA DI VARIAZIONE – SOPRAVVENUTO ACCORDO FRA LE PARTI – TERMINI DI EMISSIONE

Pubblicato il 07 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

(NORMA DI COMPORTAMENTO AIDC SETTEMBRE 2023 N. 222)
Con la norma di comportamento n. 222, l'AIDC ha affermato che il termine annuale per l'emissione della nota di credito a seguito di sopravvenuto accordo fra le parti, previsto dall'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, dovrebbe essere circoscritto ai casi in cui non esistano contestazioni in ordine all'esecuzione del contratto e le parti decidano di "variarne i termini di comune accordo". Diversamente, qualora l'accordo transattivo sia finalizzato a definire una controversia concernente il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del cedente o prestatore "i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell'imposta impongono di consentire la rettifica dell'operazione anche oltre il termine annuale".
Secondo l'AIDC, la definizione in via stragiudiziale di una lite, dovuta all'inadempimento del fornitore, comporta l'effetto di modificare l'assetto giuridico originario del contratto. Si tratterebbe, dunque, di un evento assimilabile a quelli che comportano l'applicazione dell'art. 26 co. 2 del DPR 633/72.
Rientrerebbero, invece, nel perimetro del comma 3, che consente di effettuare la variazione entro un anno dall' effettuazione dell'operazione, unicamente gli accordi sopravvenuti "nell'ambito di relazioni commerciali", che dipendano da un "mero mutamento consensuale della volontà dei contraenti" (norma di comportamento AIDC n. 222).

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