Le retribuzioni delle figure apicali, comprensive di bonus, piani di incentivazione ovvero assegnazioni di azioni dal significativo controvalore, recano un fisiologico disallineamento tra il momento di maturazione (spesso pluriennale) e il momento di erogazione. Ciò va correlato con lo status di residenza fi scale del percettore (nel periodo di maturazione ed in quello di incasso del reddito) e con l'individuazione del Paese di svolgimento dell'attività lavorativa dalla quale scaturisce il riconoscimento del reddito.
L'Agenzia delle Entrate (da ultimo, risposta a interpello 18.5.2022 n. 275), in merito alla tassazione, in un anno di vigenza del regime degli impatriati, di componenti reddituali a "maturazione pluriennale" riferibili ad attività lavorative svolte all'estero prima del trasferimento in Italia, ha ritenuto che l'incasso del reddito in un anno di residenza fi scale italiana rende tassabile in Italia l'intero importo percepito e, trattandosi di redditi derivanti da attività lavorativa svolta all'estero, non può essere concesso il beneficio degli impatriati.
In caso di reddito parzialmente "maturato" all'estero, dovrà essere assoggettata al regime di favore la quota parte correlata all'attività lavorativa svolta in Italia, tassando ordinariamente la porzione residua.