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Aliquota del 110% o 90% per le spese sostenute nel 2023 – riduzione dal 2024

Pubblicato il 11 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Coloro che ne hanno diritto, per poter fruire del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, con l'aliquota del 110%, devono sostenere le spese entro il 31.12.2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che, affinché l'agevolazione competa, è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.1. 2022 n. 56). Limitatamente al superbonus, inoltre, l'esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all'art. 121 del DL34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il31.12.2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

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Scadenza del 16 marzo 2026
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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).