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Aliquota del 110% o 90% per le spese sostenute nel 2023 – riduzione dal 2024

Pubblicato il 11 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Coloro che ne hanno diritto, per poter fruire del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, con l'aliquota del 110%, devono sostenere le spese entro il 31.12.2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che, affinché l'agevolazione competa, è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.1. 2022 n. 56). Limitatamente al superbonus, inoltre, l'esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all'art. 121 del DL34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il31.12.2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...