Coloro che ne hanno diritto, per poter fruire del superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, con l'aliquota del 110%, devono sostenere le spese entro il 31.12.2023. Nei casi in cui si intenda beneficiare della detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi, infatti, non è obbligatorio realizzare i lavori corrispondenti a dette spese entro la medesima data, rimando fermo che, affinché l'agevolazione competa, è necessario che i lavori vengano (anche in un successivo momento) realizzati (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 31.1. 2022 n. 56). Limitatamente al superbonus, inoltre, l'esercizio delle opzioni di cessione/sconto di cui all'art. 121 del DL34/2020 è subordinato al duplice presupposto del sostenimento delle spese e dell'avvenuta esecuzione dei lavori corrispondenti a quelle spese (art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020). In questi casi, quindi, entro il31.12.2023 non soltanto devono essere sostenute le spese, ma gli interventi corrispondenti devono anche essere realizzati.