L'art. 7 co. 1 lett. d) n. 2) della L. 111/2023 prevede una revisione della disciplina IVA concernente la detrazione dell'imposta per l'acquisto, la locazione o gli interventi di recupero su fabbricati a destinazione abitativa. Attualmente, l'art. 19-bis co. 1 lett. i) del DPR 633/72 preclude il diritto alla detrazione dell'IVA "relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa" così come "quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi", fatta eccezione "per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni" e dei casi in cui vi siano locazioni esenti che comportano il pro rata. La riforma consentirà di superare il limite della classificazione catastale per i fabbricati abitativi, al fine dell'esercizio alla detrazione, fermo il criterio della destinazione, in concreto, del bene per l'esercizio d'impresa, arte o professione.