Nell'ambito della revisione della disciplina relativa alla detrazione IVA, la legge delega di riforma fiscale introduce un atteso correttivo che consentirà di esercitare il diritto anche con riferimento all'imposta indicata su fatture di acquisto relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ma ricevute dal cessionario o prestatore nei primi quindici giorni di gennaio. L'art. 1 del DPR 100/98 attualmente dispone che entro il termine per la liquidazione dell'imposta, può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, "fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente" . L'art. 7 co. 1 lett. d) n. 3 della L. 111/2023 elimina tale limitazione, prevedendo che "in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta". Come riportato nella relazione illustrativa, si potrà conseguentemente ritenere superata la previsione in base alla quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento.