Secondo il Tribunale di Genova 20.7.2023, il "sovraindebitamento" ricomprende le situazioni che eccedono la normalità del debito sostenibile e si inseriscono all'interno di un quadro debitorio insolubile e non transitorio. Le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento non possono essere impiegate come metodo di "taglio" in tempi brevi del debito che, invece, può essere ancora onorato. Alla nozione di "sovraindebitamento" di cui all'art. 6 co. 2 della L. 3/2012, che di per sé evoca una situazione che eccede la normalità del debito sostenibile, può quindi continuare a farsi riferimento anche con il Codice della crisi, per consentire l'individuazione di quel collegamento con un quadro debitorio insolubile e non transitorio che giustifica il "condono" parziale o totale del debito. In altri termini, "il perdurante squilibrio" e la "definitiva incapacità di adempiere regolarmente" le precedenti obbligazioni sono situazioni sostanziali che realizzano - meglio della sola inadeguatezza dei flussi di cassa o dell'incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni - quell'indispensabile aggancio al limite oltre il quale il peso dell'indebitamento finisce per essere insostenibile. Nella vicenda in esame, invero, le risorse ritratte dall'attività lavorativa del debitore erano limitate, ma anche i costi erano decisamente ridotti; pertanto, non si riteneva esistente uno stato finanziario così precario tale da impedire il regolare assolvimento del debito.