La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 18.9.2023 n. 26742, ha ribadito che il liquidatore nei cui confronti sia stata esperita l'azione di cui all'art. 2495 u.c. c.c. da parte del creditore della società estinta, rimasto insoddisfatto all'esito della liquidazione, ha l'onere di dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di corretta e fedele ricognizione dei debiti sociali e del pagamento dei medesimi nel rispetto della "par condicio creditorum", secondo il loro ordine di preferenza e senza pretermissione di crediti all'epoca esistenti. Il generale principio di vicinanza della prova, infatti, impone di ripartire l'onere della prova tenuto conto, in concreto, della possibilità, per l'una o per l'altra parte del giudizio, di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Si è osservato, infatti, che le circostanze relative alle concrete modalità di svolgimento delle operazioni di liquidazione, tra cui la redazione del bilancio finale di liquidazione, l’esistenza o meno di un residuo attivo da distribuire ai creditori, la graduazione dei crediti e i pagamenti eventualmente eseguiti in favore dei creditori stessi ricadono senza dubbio nella sfera di azione del liquidatore. Egli, avendo la possibilità di documentare tutte le operazioni svolte durante la fase liquidatoria, deve essere onerato del relativo onere della prova; onere che non può ricadere sul creditore, del tutto estraneo alle operazioni di liquidazione.