Disposizioni attuative - Firma del DPCM (comunicato Min. Imprese e Made in Italy 19.9.2023)
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), con comunicato 19.9.2023, ha annunciato la firma del DPCM che regola il funzionamento della procedura di certificazione delle attività R&S ex art. 23 co. 2 - 5 del DL 73/2022 il quale ha previsto che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti (effettuati o da effettuare), ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 (applicabile fino al 2019). L’emanazione del DPCM è quindi attesa da parecchio tempo dagli operatori, posto che l’ottenimento di tale certificazione consentirà alle imprese di applicare i crediti R&S in condizioni di certezza operativa. La certificazione, infatti, esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che eventuali atti a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione, dovranno essere dichiarati nulli.In base alla bozza del DPCM in circolazione, il decreto entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta. Per l’effettiva operatività della certificazione occorrerà, in ogni caso, attendere un decreto direttoriale del MIMIT, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del DPCM, che dovrà definire alcuni aspetti procedurali
Il decreto:
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istituisce l'Albo dei certificatori, al quale potranno iscriversi le persone fisiche, le società, gli enti di ricerca e le università in possesso di specifici requisiti;
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definisce il contenuto della certificazione, nella quale dovranno essere indicate le motivazioni tecniche sulla base delle quali vengono attestati i requisiti per l'ammissibilità ai crediti R&S.
Con riguardo agli aspetti procedurali, stando alla bozza del DPCM, l'impresa che intenda avvalersi della certificazione deve farne richiesta al Mimit. Spetta, invece, al soggetto certificatore l'obbligo di trasmettere la certificazione al Mimit, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all'impresa, secondo le modalità informatiche che saranno definite con successivo decreto direttoriale.