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Tassazione proporzionale per società di persone e imprese individuali - Novità della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 20 settembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L’art. 5 comma 1 lett. g) della L. 111/2023 di riforma del sistema fiscale prevede un regime opzionale di tassazione per i redditi d’impresa tramite assoggettamento degli stessi a un’imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell’IRES. 
La facoltà, dettata nell’ambito della revisione dell’IRPEF, è rivolta alle imprese in contabilità ordinaria: nella sostanza, imprenditori individuali e società di persone commerciali (snc e sas) che adottano tale regime contabile. Detta imposizione proporzionale è finalizzata a “uniformare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone con quello riservato alle società di capitali” (Relazione al Ddl. delega). Si favorirebbe la neutralità tra i sistemi di tassazione delle attività d’impresa attualmente differenziati in base alla natura (persona fisica o giuridica) e alla forma giuridica (società di persone o di capitali) del soggetto passivo.
Con l’esercizio dell’opzione il reddito d’impresa, nel periodo d’imposta di competenza, è assoggettato ad aliquota proporzionale allineata a quella dell’IRES (ad oggi fissa al 24%) e, in deroga al principio di tassazione per trasparenza, non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF. Il regime opzionale favorirebbe la capitalizzazione delle imprese assoggettate a IRPEF “evitando che i redditi non prelevati concorrano, in ogni caso, come avviene oggi con il regime della trasparenza fiscale, alla tassazione progressiva IRPEF”, sgravando anche il “reddito reinvestito nell’impresa riconoscendo l’utilità sociale della patrimonializzazione e dell’investimento in azienda”
L'utile prelevato dall'imprenditore o distribuito ai soci partecipa alla formazione del reddito complessivo fino a concorrenza delle somme assoggettate all'imposta proporzionale, con scomputo dall'imposta personale IRPEF di quella proporzionale precedentemente assolta.
La norma non disciplina alcuni profili operativi, quali le modalità di esercizio dell’opzione, la durata, la rinnovabilità (o la revoca) del regime, per i quali si attendono ulteriori decreti attuativi.

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