Il divieto di trattamento deteriore dei crediti tributari, proposto all'Erario mediante la transazione fiscale nell'ambito della crisi d'impresa, non trova applicazione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 63 del D.Lgs. 14/2019, ma solo nel concordato preventivo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 14/2019.
In tal senso, si pone l'Agenzia delle Entrate in occasione delle risposte fornite alla Videoconferenza del 20.9.2023, superando la tesi esposta nelle circolari 23.7.2018 n. 16 e 29.12.2020 n. 34.
La non deteriorità del trattamento dei crediti tributari presuppone la rilevanza delle cause di prelazione previste dalla legge e, quindi, del principio della par condicio creditorum. Tali cause e tale principio non operano nell'accordo di ristrutturazione, attesa la natura negoziale; pertanto, deve escludersi che il divieto di trattamento deteriore possa trovare applicazione.
Diversamente, deve essere rispettato nel concordato, ove l'ordine delle cause di prelazione è applicabile (seppur con l'attenuazione, nel concordato in continuità, discendente dalla regola della priorità relativa).
Ciò che rileva per l'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'approvazione della proposta di transazione fiscale, non è la comparazione con il trattamento di altri creditori, ma la convenienza di quello offerto a tale creditore mediante la proposta di transazione fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale del debitore.