L'art. 9 co. 1 lett. c) della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo il criterio della definitività dei redditi dei periodi di imposta compresi tra l'inizio e la fine della liquidazione, in luogo dell'attuale criterio basato sulla provvisorietà degli stessi.
Solo nei casi di liquidazione di breve durata (rispettivamente sino a tre e cinque esercizi) è fatta salva la facoltà di determinare il reddito d'impresa relativo ai periodi compresi tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta.
La revisione alla luce dei principi delineati comporterebbe quindi il passaggio da un'impostazione per cui i redditi dei periodi intermedi sono sempre provvisori, salvo divenire definitivi, per presunzione assoluta, al compiersi del triennio o del quinquennio di durata della liquidazione, a un sistema in cui la regola diventa la definitività, salvo prevedere la possibilità per il contribuente di optare per la provvisorietà dei redditi per le procedure di breve durata.