Con le sentenze 25.9.2023 nn. 27278 e 27292, la Cassazione ha fornito indicazioni in merito all'interpretazione dell'art. 15 della Convenzione Italia-Germania.
Il caso riguarda il rimborso delle imposte prelevate in Italia in relazione all'attività di lavoro dipendente prestata in Italia da parte di un lavoratore, residente in Germania, in favore di un datore di lavoro italiano e in forza di un contratto che prevedeva altresì trasferte fuori dal territorio italiano.
La Suprema Corte, in particolare, chiarisce che, per individuare quando l'attività si consideri svolta in un altro Stato contraente, occorre avere riguardo al luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando esercita le attività per cui è remunerato.
Viene inoltre richiamato l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate (risposte a interpello n. 521/2019, 36/2020, 148/2018) per cui, nel caso di trasferte temporanee o permanenti, ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia occorre fare riferimento al rapporto tra il numero dei giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in Italia e il totale dei giorni che danno diritto alla retribuzione.
La Cassazione precisa, inoltre, che la nozione di residente ai fini convenzionali rimanda al potenziale assoggettamento ad imposta in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo prelievo subito.