Ai fini della determinazione del risultato fiscale del conferimento, il valore normale della partecipazione conferita può essere sostituito dal suo valore di iscrizione contabile quando ricorrono gli estremi per l'applicazione di uno dei regimi di c.d. "realizzo controllato" di cui agli art. 175 e 177 co. 2 e 2-bis del TUIR.
Premesso che gli ambiti di applicazione del co. 2 e del co. 2-bis dell'art. 177 del TUIR sono complementari (e quindi mai sovrapponibili), si sottolinea che, laddove in relazione a un'operazione di conferimento di partecipazioni possano potenzialmente trovare applicazione sia il regime di realizzo controllato di cui all'art. 175 del TUIR, sia uno dei due regimi di realizzo controllato di cui all'art. 177 del TUIR, la prassi dell'Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso di ritenere obbligatoria la prevalenza di quello di cui all'art. 175 del TUIR (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.8.2021 n. 552).