Secondo la sentenza della C.G.T. I° Milano 23.10.2023 n. 3682/1/2023, le persone, non iscritte all'AIRE, rientrate in Italia prima del 30.4.2019 hanno diritto ad esercitare l'opzione per la proroga di ulteriori 5anni del regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015. Il caso di specie riguarda un cittadino inglese e italiano che, dopo aver presentato istanza di rimborso per ottenere la restituzione delle maggiori imposte versare a seguito della mancata proroga del regime degli impatriati, ha presentato ricorso eccependo l'illegittimità del silenzio rifiuto alla luce dell'accordo Brexit, nonché in relazione alla violazione del principio di non discriminazione a livello domestico.
I giudici hanno accolto le argomentazioni del ricorso affermando che per effetto dell'accordo Brexit i lavoratori cittadini del Regno Unito trasferiti in uno Stato dell'UE prima della fine del periodo transitorio (31.12.2020) hanno acquisito definitivamente lo status di cittadini europei e mantengono il diritto a beneficiare del principio di non discriminazione previsto dalle norme comunitarie. Inoltre, ad avviso dei giudici, una lettura costituzionalmente orientata della norma (art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019) consente di superare il requisito formale e di estendere l'applicazione della proroga a tutti i cittadini italiani rientrati prima del 30.4.2019.