Notizia

Regime degli impatriati - prolungamento della durata per i c.d. vecchi rimpatriati

Pubblicato il 17 novembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

Secondo la sentenza della C.G.T. I° Milano 23.10.2023 n. 3682/1/2023, le persone, non iscritte all'AIRE, rientrate in Italia prima del 30.4.2019 hanno diritto ad esercitare l'opzione per la proroga di ulteriori 5anni del regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015. Il caso di specie riguarda un cittadino inglese e italiano che, dopo aver presentato istanza di rimborso per ottenere la restituzione delle maggiori imposte versare a seguito della mancata proroga del regime degli impatriati, ha presentato ricorso eccependo l'illegittimità del silenzio rifiuto alla luce dell'accordo Brexit, nonché in relazione alla violazione del principio di non discriminazione a livello domestico.
I giudici hanno accolto le argomentazioni del ricorso affermando che per effetto dell'accordo Brexit i lavoratori cittadini del Regno Unito trasferiti in uno Stato dell'UE prima della fine del periodo transitorio (31.12.2020) hanno acquisito definitivamente lo status di cittadini europei e mantengono il diritto a beneficiare del principio di non discriminazione previsto dalle norme comunitarie. Inoltre, ad avviso dei giudici, una lettura costituzionalmente orientata della norma (art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019) consente di superare il requisito formale e di estendere l'applicazione della proroga a tutti i cittadini italiani rientrati prima del 30.4.2019.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).