La prassi dell'Agenzia delle Entrate è solida nel richiedere, ai fini dell'accesso al regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 (nella formulazione attualmente vigente), la sussistenza di un collegamento funzionale tra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in tale Stato. Ciò, pur in assenza di previsioni normative in tal senso. A una diversa conclusione è invece giunta la prima giurisprudenza di merito la quale ha ritenuto illegittimo il diniego dell'agevolazione basato sulla mancanza di un nesso causale tra il trasferimento e l'inizio dell'attività lavorativa (C.G.T. I° Milano 10.7.2023 n. 2587/10/23). Le conclusioni risultano in linea con altre recenti pronunce volte a subordinare le agevolazioni legate al rientro alla sola sussistenza dei requisiti di legge in capo alla persona e non agli ulteriori requisiti richiesti dall'Amministrazione finanziaria.