Notizia

Scissione mediante scorporo - novità del dlgs. 19/2023 attuativo della direttiva 2019/2121/UE – beneficiaria preesistente – ammissibilità (massima del consiglio notarile di Milano 7.11.2023 n. 209)

Pubblicato il 20 novembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 209 del 7.11.2023, ha esaminato alcuni aspetti di interesse con riguardo alla fattispecie della scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.), ossia l'operazione con la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più beneficiarie di nuova costituzione e le relative partecipazioni a sé stessa, continuando la sua attività. Si ritiene, in primo luogo, che la scissione mediante scorporo sia ammissibile anche quando la società beneficiaria sia una società preesistente; ciò, tra l'altro, in considerazione del fatto che, con riguardo alle operazioni straordinarie, non vige nel nostro ordinamento un principio di rigorosa tipicità. Si precisa, però, che, ove venga in rilievo la determinazione del rapporto di cambio, non potrà applicarsi la disciplina semplificata caratterizzante tale fattispecie. Secondo il Consiglio notarile di Milano, inoltre, in caso di scissione con scorporo non occorre la perizia di stima di cui agli artt. 2343 e 2465 c.c., salvo che si tratti di scissione di società di persone a favore di società di capitali o che si versi in un'altra specifica situazione che rende necessaria tale perizia. Si ammette, infine, la possibilità che, all'esito della scissione, la scissa:
  • riduca la sua attività;
  • la modifichi notevolmente, passando da società operativa a "holding" di gestione delle partecipazioni nella beneficiaria;
  • sia posta in liquidazione, limitando le proprie attività a quelle a ciò finalizzate.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...