Notizia

Residenza fiscale delle persone fisiche - revisione della disciplina -novità della l. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 21 novembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La notizia dell'intervenuto patteggiamento tra la cantante Shakira e il Fisco spagnolo mette in luce linee di tendenza che potrebbero caratterizzare in modo maggiormente frequente i rapporti con l'Amministrazione italiana. La pretesa del Fisco spagnolo dovrebbe essere ricercata nelle norme nazionali sulla residenza delle persone fisiche, e in particolare nell'art. 9 della legge sull'imposta sul reddito (Impuesto sobre la rentade las personas físicas), il quale lega la residenza, alternativamente, alla presenza in Spagna per più di 183 giorni ovvero al radicamento in Spagna del nucleo principale o della base delle attività della persona o dei suoi interessi economici, in forma diretta o indiretta. Se tali condizioni sono soddisfatte (circostanza che, da quanto è noto, si è verificata nel caso in esame), la prova contraria è in sostanza affidata ai criteri convenzionali, i quali però non potevano essere invocati nella specifica situazione, in quanto la Spagna e le Bahamas (Stato cui la difesa legava la residenza della cantante) non hanno un Trattato contro le doppie imposizioni. Alla luce delle modifiche all'art. 2 del TUIR previste dalla L. 111/2023, volte ad introdurre il criterio della presenza fisica quale criterio di accertamento della residenza, si può ipotizzare un grado di rischio maggiore per le persone fisiche che intendono provare la propria residenza in uno Stato non legato all'Italia da una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).