Per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, per individuare la disciplina fiscale relativa alla correzione degli errori contabili occorre distinguere fra: - i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata (c.d. soggetti in derivazione semplice); - i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, ma non sottopongono il bilancio a revisione legale; - i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale. Per le prime due categorie di soggetti sono previsti: - il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d'imposta in cui viene corretto l'errore; - la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata omessa l'imputazione, sempre che i relativi termini non siano scaduti. Per la terza categoria di soggetti è prevista, invece, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo di imputazione in bilancio, a condizione che, per i componenti negativi di reddito, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.