Notizia

Correzione di errori contabili - trattamento fiscale

Pubblicato il 21 novembre 2023 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022) (c.d. DL "Semplificazioni fiscali") e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, per individuare la disciplina fiscale relativa alla correzione degli errori contabili occorre  distinguere fra: - i soggetti che non adottano il principio di derivazione rafforzata (c.d. soggetti in derivazione semplice); - i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata, ma non sottopongono il bilancio a revisione legale; - i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale. Per le prime due categorie di soggetti sono previsti: - il mancato riconoscimento fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo d'imposta in cui viene corretto l'errore; - la necessità di presentare (per recuperare la deduzione del costo o assoggettare a tassazione il ricavo) la dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stata omessa l'imputazione, sempre che i relativi termini non siano scaduti. Per la terza categoria di soggetti è prevista, invece, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili nel periodo di imputazione in bilancio, a condizione che, per i componenti negativi di reddito, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).