Il DLgs. attuativo della L. 111/2023 in terma di fiscalità internazionale riscrive la nozione di residenza fiscale delle società contenuta nell'art. 73 co. 3 del TUIR, assegnando la residenza italiana alle società che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno in Italia, alternativamente:
- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva, rappresentata dalla "continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso";
- la gestione ordinaria in via principale, rappresentata dal "continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso".
Il riferimento alla società o ente nel suo complesso è funzionale a distinguere i casi in cui solo parte delle attività riguardanti il business aziendale sia svolta in Italia: in questi casi, infatti, non si può eccepire la residenza in Italia della società, ma solo la sussistenza di una stabile organizzazione italiana della società non residente.